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Nuove disposizioni emerse con il decreto legislativo n. 92 del 25 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2017 con entrata in vigore dal 5 luglio 2017.
1) L’attività di compro oro è l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all’attività prevalente. Questo sta a significare che chiunque acquisti/venda oro/oreficeria usata rientra in questa normativa, quindi anche le gioiellerie che commerciano oro usato. (Art.1 lettera b)
2) I dati del cliente o fornitore da registrare saranno: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il domicilio (ove differente), gli estremi del documento di identificazione ed il codice fiscale. Nel caso di società, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale. (Art.1 lettera e)
3) L’oggetto prezioso usato è un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma di prodotto finito, di gioielleria, di rottame o altro materiale gemmologico. Quindi è relativamente importante la forma dell’oggetto compravenduto, ma la caratteristica principale è che sia usato (è esclusa dalla normativa la compravendita di oreficeria nuova). (Art.1 lettera m)
4) L’operazione frazionata è un’operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a 500 euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. (Art.1 lettera p)
Ciò vuol dire che non potranno essere effettuate operazioni pari o superiori ai 500 euro nell’arco temporale di 7 giorni, ma nemmeno operazioni con arco temporale superiore ai 7 giorni quando queste operazioni si possano ritenere frazionate. Qualora ad esempio un cliente venisse dopo 10 giorni dalla prima operazione e ancora dopo 10 dalla seconda, questa potrebbe essere ritenuta frazionata o ancora quando ad esempio un cliente venisse con un pezzo di collana e dopo 10 giorni con l’altro pezzo di collana; anche in questo caso potrebbe essere ritenuta una operazione frazionata, oltreché sospetta.
5) Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro dovranno essere effettuate esclusivamente con pagamento diverso dal denaro contante. Ricordatevi quindi che le operazioni anche di importo pari ai 500 euro non potranno essere fatte in contanti. (Art.4 comma 2)
6) Gli operatori compro oro sono obbligati all’utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro. (Art.5 comma 1)

Se leggiamo questo in maniera restrittiva, starebbe questo a significare che sarebbe necessario l’apertura di un nuovo conto corrente per diversificare gli acquisti di oro da altre spese come ad esempio affitti, stipendi o semplicemente il pagamento di spese postali o elettriche. Riteniamo invece che questo articolo dovrebbe essere letto in maniera meno restrittiva, e quindi comporti una restrizione solo per le attività con contabilità semplificata. Queste società fino ad oggi potevano avere un conto corrente sul quale potevano essere addebitate spese “personali”. Questo dal 7 luglio non sarà più possibile e quindi la società cono contabilità semplificata dovranno avere un conto corrente dedicato. Le motivazioni che ci spingono a pensare ad una lettura meno restrittiva, è il fatto che il conto corrente preposto alle spese (conto A), andrebbe alimentato con fondi provenienti dall’altro conto (conto B), contravvenendo alla norma, che afferma che il conto può essere utilizzato solo per il “compimento di operazioni di compro oro”.
7) Sarà necessario predisporre una scheda numerata progressivamente e recante: l’indicazione dei dati del cliente, la sintetica descrizione delle caratteristiche dell’oggetto usato, compreso qualità dell’oro (18 kt e/o 9 kt) ed il peso dell’oggetto. La quotazione dell’oro e dell’argento rilevata da una fonte attendibile (riteniamo KITCO o LBMA attendibili).
Ed ancora, la data e l’ora dell’operazione e ovviamente l’importo corrisposto ed il mezzo di pagamento utilizzato.
Dovranno essere fatte due fotografie in formato digitale con angolazioni differenti ed infine la destinazione dell’oggetto compravenduto. (Art.5 comma 2)
8) Dovrà essere rilasciata al cliente una copia dell’ “Atto di acquisto” che dovrà riportare tutti i dati elencati al punto precedente (ovviamente senza la destinazione dell’oggetto in quanto al momento dell’acquisto non è certa e le foto che sono in formato digitale).
Quindi all’atto di acquisto oggi normalmente utilizzato dovrà essere aggiunta l’ora dell’operazione, e la quotazione al momento dell’acquisto di oro, oggi assenti. (Art.5 comma 3)
9) Vi ricordiamo che è necessaria la segnalazione di operazioni sospette, quando ne ricorrano i casi. Sul punto vi alleghiamo un nostro manuale che aiuta l’operatore a identificare le operazioni alle quali ricorrano i presupposti della normativa antiriciclaggio disposte dal decreto legislativo n. 231. (Art.7)
10) Tutta la documentazione acquisita dovrà essere conservata per 10 anni. (Art.6 comma 1)
La cosa che per un “compro oro” risulta complicata da gestire è la scheda numerata progressivamente. In base all’art. 6 comma 2 del decreto i dati registrati non dovranno essere alterati successivamente alla loro acquisizione. Tale principio è possibile applicarlo soltanto con registrazioni con l’utilizzo di software perché la registrazione manuale risulterebbe, di principio, sempre alterabile.

Le sanzioni previste sono (sommariamente) (Art.9 e Art.10 e Art.11) :
1) La mancata registrazione al nuovo registro OAM è sanzionata con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
2) In caso di modifiche societarie non comunicate per tempo, come ad esempio i soci o la sede legale dell’operatore compro oro, sono sanzionate con 1.500 euro.
3) Chi omette di identificare il cliente (compratore o venditore) è sanzionato da 1.000 a 10.000 euro. Pertanto, non solo gli acquisti “in nero” che pare anche giusto e logico, ma anche dimenticanze nella registrazione della cessione (ad esempio non si scrive il compratore che ha acquistato l’oggetto d’oro con fattura).
4) Chi non effettua, in tutto o in parte, la conservazione dei dati e dei documenti previsti, è sanzionato da 1.000 a 10.000 euro.
5) Chi omette di effettuare la segnalazione di operazione sospetta, è sanzionato da 5.000 a 50.000 euro.
6) Qualora si violasse il pagamento con dazione di importi superiori ai 500 euro in contanti (in una unica operazione e/o frazionata) la sanzione è da 3.000 a 50.000 euro
7) In caso di violazioni gravi e ripetute o sistematiche le sanzioni sopra indicate sono raddoppiate.
8)Qualora la Guardia di Finanza accerti l'esistenza di due violazioni commesse nel triennio, quale
sanzione accessoria ci sarà la sospensione dell'esercizio dell'attività da 15 giorni a 3 mesi;
l'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.

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