INQUADRAMENTO NORMATIVO
riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo
limitazione uso del contante
sospetto operazione frazionata
operazione sospetta
dichiarazioni operazioni in oro superiori a 12.500 euro
norme introdotte dal D.Lgs. 231 del 2007
chiarimenti del Ministero dell’Interno
documento di identificazione e conservazione dati personali
Redatto in data 5 settembre 2014
Perché è pericoloso il riciclaggio?
Chi delinque ha la necessità di immettere la maggior parte dei capitali derivanti da attività criminosa, c.d. “sporchi”, in canali leciti attraverso i quali vengono sottoposti a “ripulitura”.
Tale fenomeno modifica ed inquina i normali meccanismi di accumulo dei beni e di approvvigionamento delle fonti di finanziamento danneggiando ed indebolendo l’intero apparato produttivo legale.
Scopo della normativa di
repressione e di contrasto è quello di tutelare il sistema economico dalle infiltrazioni criminali
Definizione di riciclaggio
nella normativa di repressione
La condotta è definita “di riciclaggio” quando un soggetto diverso da colui il quale ha commesso un delitto doloso che ha generato il vantaggio economico (denaro, beni o altre utilità) sostituisce o trasferisce tale provento oppure compie operazioni atte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.
Caratteristiche del reato di riciclaggio:
deve esserci un reato a monte che sia un delitto doloso (volontario, il
c.d. reato presupposto);
movimentazione di beni (il soggetto che ricicla sostituisce o trasferisce il provento del reato oppure ne camuffa la provenienza compiendo operazioni – per esempio Caio va in banca, deposita il denaro provento della truffa ai danni dello stato e richiede l’emissione di assegni circolari).
- movimentazione effettuata da soggetto diverso (il soggetto che ricicla è diverso dal soggetto che ha commesso il delitto presupposto di natura patrimoniale – per esempio Tizio ottiene un finanziamento dallo stato impropriamente, preleva il profitto dal conto corrente della società e lo consegna a Caio che lo immette nella società Beta s.r.l. mediante un finanziamento soci).
-movimentazione effettuata dallo stesso soggetto (il soggetto che ricicla è il medesimo di chi ha commesso il delitto presupposto di natura patrimoniale), c.d. autoriciclaggio.
Direttiva comunitaria n. 91/308/CEE
I Direttiva antiriciclaggio
emanata nel Giugno 1991 e recepita nel nostro ordinamento nello stesso anno con la L. n. 197 del 5 luglio finalizzata a proteggere il sistema finanziario ed evitare il suo utilizzo a fini del riciclaggio, garantendo, anche a posteriori e per 10 anni, la possibilità di controllare e tracciare il percorso dei flussi finanziari.
Direttiva comunitaria n. 2005/60/CE
III Direttiva antiriciclaggio e antiterrorismo
emanata nell’Ottobre 2005, modificata nel Marzo 2008 (Direttiva n. 2008/20/CE) e recepita nel nostro ordinamento con:
D.Lgs n. 109 del 22 Giugno 2007 in materia di contrasto al finanziamento al terrorismo;
D.Lgs n. 231 del 21 Novembre 2007 in materia di riciclaggio (entrato in vigore il 29 Dicembre 2009 e modificato dai correttivi D.Lgs. n. 151/2009 e n. 78/2010).
Viene introdotto un notevole ampliamento della definizione di riciclaggio e novità per i professionisti.
Viene introdotto il concetto di finanziamento al terrorismo.
Novità introdotte dal D.Lgs. n. 231/2007
(ante correttivo D.Lgs. n. 151/2009)
Il D.Lgs. N. 231/2007 introduce importanti novità rispetto alla precedente legge antiriciclaggio (D.Lgs. N. 54/2004) e, più precisamente:
Modifiche sugli obblighi di identificazione del cliente:
Introduzione del concetto di titolare effettivo ed obbligo di identificazione dello stesso;
Previsione di più termini entro cui adempiere all’obbligo di registrazione delle informazioni, da entro 30 giorni dall’identificazione del cliente a tempestivamente e comunque entro 30 giorni dal compimento dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale;
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a seguito della soppressione dell’UIC, il compito di riceverle viene affidato all’UIF;
Allargamento della definizione di riciclaggio dalle sole condotte di cui agli Art. 648bis ed Art. 648ter al puntuale elenco delle azioni previste dall’Art. 2;
Introduzione dell’obbligo di astensione.
Destinatari della normativa
I destinatari della normativa sono molteplici tra cui ricordiamo:
intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria (Art. 11), tra i quali si rammentano le banche, le SIM, le SGR, le SICAV, gli agenti di cambio, le imprese di assicurazione nonché gli intermediari finanziari, creditizi ed assicurativi.
i professionisti (Art. 12), quali i dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro, ogni altro soggetto che svolge attività in materia di contabilità e tributi compresi i CAF e le associazioni di categoria, i notai e gli avvocati (ancorché limitatamente alle operazioni compiute aventi natura finanziaria o immobiliare ovvero laddove assistano il cliente nella costituzione, gestione e amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi).
i revisori contabili (Art. 13) siano essi persone fisiche o società di revisione iscritte nell’albo speciale.
le agenzie immobiliari;
gli operatori che svolgono recupero crediti per conto terzi;
il trasporto di denaro contante;
la gestione di case da gioco;
Si precisa come nell’Art. 10 vengano indicati altri soggetti per i quali non vi è l’obbligo di identificazione del cliente e di registrazione, ma solo di segnalazione dell’operazione sospetta e, più precisamente:
commercianti di oro;
commercianti o fabbricanti di oggetti preziosi;
commercianti di cose antiche (antiquari);
gestori di case d'asta o di galleria d'arte;
uffici della pubblica amministrazione.
Verifica della clientela
In base all’art. 17 del D.Lgs. 231 i soggetti osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:
quando instaurano un rapporto continuativo o è conferito dal cliente l'incarico a svolgere una prestazione professionale;
quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
Identificazione dell’identità del cliente
Al fine di identificare il cliente, il soggetto deve acquisire i seguenti dati identificativi:
nome e cognome;
luogo e data di nascita;
l’indirizzo di residenza o di domicilio;
il codice fiscale;
gli estremi del documento di identificazione valido non scaduto (carta di identità, passaporto, patente di guida, ecc.);
l’eventuale denominazione societaria;
la sede legale;
il numero di partita IVA;
ottenere la documentazione comprovante l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza.
Criteri generali di identificazione (Art. 20)
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:
natura giuridica;
prevalente attività svolta;
comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
ammontare;
frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.
Obblighi del cliente (Art. 21)
I clienti devono fornire tutte le informazioni necessarie al professionista sotto la propria responsabilità per poter svolgere l’adeguata verifica.
Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo il cliente forniscono per iscritto le informazioni necessarie.
Vengono previste sanzioni penali per omessa/falsa indicazione dei titolare effettivo o della natura o scopo dell’operazione.
Obbligo di segnalazione operazioni sospette
Un’operazione sospetta deve essere segnalata all’UIF se i soggetti “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
Il sospetto è desunto da:
caratteristiche, entità, natura dell’operazione;
incoerenze rilevate nel corso della prestazione professionale prestata in merito alla capacità economica ed all’attività svolta dal soggetto cui è riferita nonché in base ad altri elementi a disposizione dei segnalanti.
Si tratta in ogni caso di valutazioni che devono essere effettuate di volta in volta anche in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente e del beneficiario dell’operazione escludendo quindi ogni “automatismo” della segnalazione in oggetto.
Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia.
Tempistica della segnalazione
Le segnalazioni vanno inoltrate al Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette e non appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto, pertanto:
1) al riscontro di un indicatore di anomalia che possa venir ritenuto rilevante;
2) prima di eseguire l’operazione, anche nei casi in cui l’astensione dal compimento di operazioni non sia ritenuta possibile in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere un atto ovvero l’esecuzione dell’operazione per sua natura non possa essere rinviata;
3) al rifiuto di eseguire l’operazione;
4) dopo l’esecuzione dell’operazione se il sospetto si manifesta in un secondo momento.
Indicatori di anomalia
Provvedimento UIC del 24 Febbraio 2006 con 8 indicatori di anomalia (Attuazione con decreto MEF n. 141/2006 – entrato in vigore il 22 Aprile 2006)
Decreto Ministeriale del 16 Aprile 2010 con 28 indicatori di anomalia (entrato in vigore il 3 Maggio 2010)
Decreto del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2011 con 37 indicatori di anomalia.
Sanzioni previste per l’omessa
segnalazione dell’operazione sospetta
Sanzione amministrativa dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata.
IMPORTI SANZIONATI
% MINIMA
% MASSIMA
IMPORTO MINIMO
fino a 49.999
1%
40%
3.000,00
da 50.000 ed oltre
5%
40%
3.000,00
Modalità di effettuazione della
segnalazione delle operazioni sospette
La segnalazione è trasmessa dal sito della Banca d’Italia e dovrà contenente tutti gli elementi che permettano all’UIF di avviare eventuali approfondimenti e di valutare l’effettiva natura sospetta dell’operazione.
La segnalazione dovrà contenere l’indicazione dei motivi di sospetto, con la specifica degli indicatori di anomali identificati (ove possibile).
NB: sarà anche possibile allegare documenti elettronici (per esempio, estratti conto, copie di assegni, disposizioni di bonifico).
Sono previsti un’ampia gamma di controlli diagnostici sulle segnalazioni che dovranno essere effettuati dai segnalanti e dall’UIF.
La procedura prevede che il soggetto segnalante dovrà accreditarsi sul sito della Banca d’Italia dal portale INFOSTAT-UIF: https://infostat-uif.bancaditalia.it
Dovrà altresì presentare documentazione che potrà essere scaricata al seguente indirizzo: https://www.bancaditalia.it/UIF/moduli-sw
Struttura del modulo della segnalazione delle operazioni sospette
Quadro A - Informazioni generali sulla segnalazione Quadro B - Informazioni generali sul segnalante Quadro C - Operazione oggetto della segnalazione:
1. Descrizione dell'operazione
2. Descrizione dei motivi del sospetto (indicatori di anomalia)
Quadro D - Informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita Quadro E - Informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita (titolare effettivo)
Quadro F - Persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione.
Cosa succede dopo aver effettuato la
segnalazione dell’operazione sospetta?
La UIF in relazione alla segnalazione dell’operazione sospetta ricevuta può:
1. sospendere l'esecuzione delle operazioni sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini.
2. effettuare approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette e le trasmette, arricchite dell'analisi finanziaria, al:
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV);
alla Direzione investigativa antimafia (DIA).
3. archiviare le segnalazioni se ritenute infondate.
Anonimato del segnalante (Art. 45)
È garantito il totale anonimato del segnalante.
Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.
L’identità di chi ha effettuato la segnalazione può essere rivelata solo qualora l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
I soggetti che effettuano la segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza non possono dare comunicazione dell’avvenuta segnalazione e del contenuto della stessa.
Sanzioni previste per divieto di comunicazione a terzi dell’avventa segnalazione dell’operazione sospetta
arresto da 6 mesi a 1 anno o
ammenda da euro 5.000,00 a euro 50.000,00
Obbligo di astensione (Art. 23)
Il soggetto è obbligato ad astenersi dall’eseguire l’operazione ovvero porvi termine se in corso quando:
non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.
Obblighi di registrazione (Art. 36)
Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Quali condotte costituiscono riciclaggio
Ai sensi della normativa (art. 2)?
RICETTAZIONE (Art. 648 C.P.) quando chiunque acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto;
RICICLAGGIO (Art. 648 bis C.P.) quando chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (Art.
648 ter C.P.) quando chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
CONCORSO NEL REATO (Art. 110 C.P.) chi partecipa all’attività criminosa;
FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (Art. 378 C.P.) chi aiuta chiunque sia coinvolto a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (Art. 416 C.P.) quando tre o più
persone si associano allo scopo di commettere più delitti.
Ricapitolando
Per i nostri obblighi i soggetti per i quali effettuare la segnalazione dell’operazione sospetta sono molti.
Possono essere riciclatori la moglie (marito), l’amante, un genitore, un figlio o qualcuno con un vincolo di parentela con l’autore del reato presupposto.
Possono essere riciclatori anche i dipendenti che aiutano l’imprenditore o l’amministratore ad occultare il denaro di provenienza illecita.
Può essere riciclatore (per autoriciclaggio) anche colui che ha materialmente commesso il reato presupposto (esempio imprenditore che fa frode/evasione fiscale).
Limitazioni all'uso del contante (Art. 49)
Il comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. 231 vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Operazioni frazionate
Particolare attenzione deve essere data ai pagamenti effettuati per importi inferiori alla soglia che sono stati artificiosamente frazionati. Ciò non significa che non sia possibile predisporre dei pagamenti rateali, ma gli stessi devono essere ben definiti per evitare di incorrere in pesanti sanzioni.
L’art. 1 comma 2 lettera m) del D.Lgs. 231/2007 definisce “operazione frazionata” come “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto (attualmente pari a 1.000 euro) posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
La norma prevede quindi una classificazione assoluta di operazione frazionata, correlata ai pagamenti effettuati nei sette giorni, ed una residuale che implica la valutazione caso per caso delle operazioni che potrebbero farla configurare tale.
E’ evidente, che con la riduzione da 2.500 euro a 1.000 euro la finalità del legislatore è quella che ogni soggetto, utilizzi per qualunque tipo di pagamento strumenti tracciabili quali bancomat, carte di credito, assegni non trasferibili o bonifici.
Sanzioni previste per l’omessa
segnalazione dell’operazione frazionata
Sanzione amministrativa dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata.
IMPORTI SANZIONATI
% MINIMA % MASSIMA . IMPORTO MINIMO
fino a 49.999
1%
40%
3.000,00
da 50.000 ed oltre
5%
40%
3.000,00
Formazione del personale (Art. 54)
I destinatari degli obblighi adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni.
Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.
Il processo valutativo, potrebbe essere così strutturato:
1. il responsabile dell'unità commerciale procede all'individuazione della stessa (se la società non usufruisce di dipendenti, si procederà con il successivo punto);
2. l'amministratore e/o delegato/direttore generale della società provvede all'invio della segnalazione all’Ufficio.
Da un punto di vista generale l'ipotesi organizzativa complessivamente considerata sembra poter assicurare l'omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni sospette, in linea con il dettato della legge.
Chiarimenti nel Decreto del
Ministero dell’Interno
Nel decreto 17 febbraio 2011 del Ministero dell’Interno si sono individuati e determinati degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari.
Tra questi ciò che più ci interessa riguardano le seguenti tipologie di attività:
commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per i quali è prevista la licenza di cui all'art. 127 del TULPS;
fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS.
Indicatori di operazioni sospette
Tra quelle indicate dal Ministero, quelle che riguardano in particolar modo la nostra tipologia di attività sono:
Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete ovvero false con riguardo a: la propria identità o quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della operazione richiesta; l'attività esercitata; la situazione economica e patrimoniale propria o dell'eventuale gruppo societario di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo societario.
Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti ordinariamente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.
Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione, rinuncia ad eseguirla.
Il cliente mostra un'inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela e di rilevazione di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.
Indicatori di operazioni sospette (continua)
Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura dell'oggetto o dello scopo dell'operazione richiesta, suscitando il dubbio che egli possa agire con finalità illecite per conto di un soggetto terzo (persona fisica, giuridica o ente di fatto).
Il cliente richiede prestazioni tese a dissimulare l'origine illecita di capitali ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) a soggetti sottoposti a procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero richiede di effettuare operazioni con soggetti noti per essere state sottoposti a procedimenti penali o a provvedimenti di sequestro.
Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale dell'eventuale gruppo societario a cui lo stesso appartiene.
Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto che le pone in essere.
Operazioni, specie se effettuate in contanti, disposte da più clienti recanti lo stesso indirizzo, specie se tale indirizzo appartiene anche ad una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
Indicatori di operazioni sospette (continua)
Frequente rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con l'operatore.
Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.
Richiesta di prestazioni o operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente.
Richiesta di effettuare operazioni con modalità eccessivamente complesse o involute in rapporto allo scopo dichiarato.
Acquisto di beni di pregio a un prezzo molto superiore al valore di mercato o di stima degli stessi, specie se effettuato per contanti.
Richiesta di concludere l'operazione in fretta e a prescindere da qualsiasi valutazione attinente al prezzo.
Ricorso ripetuto ovvero per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera o all'oro.
Utilizzo di banconote in tagli inusuali rispetto al tipo di operazione effettuata, di banconote impacchettate o arrotolate in modo inusuale ovvero di banconote molto logore.
Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
Indicatori specifici di anomalia
Per quanto specificato sul decreto del Ministero dell’Interno ci sono indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di:
1. commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento;
2. fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi;
3. fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane;
4. commercio di cose antiche; v) esercizio di case d'asta o galleria d'arte.
Le indicazioni date dallo stesso decreto sono le seguenti:
Richiesta di acquisto o vendita di beni di valore in contanti per importi molto rilevanti.
Acquisto o vendita di beni di valore ad un prezzo incoerente rispetto al profilo economico-finanziario del cliente.
Acquisto di beni per importi molto elevati da parte di una società che presenta un capitale sociale ridotto.
Acquisto o vendita di beni di valore senza disporre di adeguate informazioni sulle caratteristiche e sul valore degli stessi.
Indicatori specifici di anomalia (continua)
Acquisto o vendita di uno o più beni di valore in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi complessivamente molto differenti.
Frequenti operazioni di acquisto o vendita di beni di valore in nome o a favore di terzi, quando i rapporti non appaiono giustificati.
Richiesta di trasporto e consegna di contanti, titoli o valori per importi rilevanti in favore di soggetti terzi non legati da rapporti personali o professionali con il cliente.
Frequente richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di trasferire denaro contante in favore di un medesimo beneficiario.
Evoluzione delle soglie negli ultimi anni
Le soglie correlate all’utilizzo del contante, hanno subito negli ultimi anni diverse modifiche che possono essere così riepilogate:
superamento soglia LIMITE CONTANTE
PERIODO
12.500,00
fino al 29 aprile 2008
5.000,00
dal 30 aprile al 24 giugno 2008
12.500,00
dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010
5.000,00
dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011
2.500,00
dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011
1.000,00
dal 6 dicembre 2011
Chiarimenti del Ministero n. 65633/2088
La rilevanza delle operazioni frazionate e sottolineata anche dalla circolare ministeriale del 12/06/2008 n. 65633.
Il MEF ha infatti evidenziato che con riferimento alla presenza di più trasferimenti, singolarmente di importo inferiore ai 1000 euro ma di ammontare complessivo superiore alla soglia, restano validi i chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato secondo cui “in mancanza di una precisa delimitazione temporale determinata dalla legge e nell’evidente impossibilita di desumere una simile delimitazione in via interpretativa, debba prendersi senz’altro come punto di riferimento il criterio “oggettivo”, tenendo conto, pero, che la circostanza della presenza di determinati elementi, anche di ordine temporale, potrebbe rendere pienamente compatibili con le finalità delle misure antiriciclaggio eventuali eccezioni alla regola in parola, in talune fattispecie particolari”
Secondo il Ministero dunque, in virtù anche dei pareri espressi nel tempo dall'allora Commissione prevista dall'art.32 del DPR n.148/88, si può ritenere che in via generale, il divieto riguardi:
i trasferimenti in unica soluzione di denaro, libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore per importo pari o superiore ad euro 1.000, anche quando tale limite venga superato cumulando le suddette diverse specie di mezzi di pagamento;
Chiarimenti del Ministero n. 65633/2088 (continua)
nelle singole ipotesi però, nel caso di più trasferimenti nel tempo che singolarmente sono di importo inferiore a 1.000 ma che sommati superano tale soglia, essi possono avvenire se si realizzano singoli pagamenti riferiti a distinte ed autonome operazioni (dunque non riconducibili ad un frazionamento “artificioso”) o pagamenti plurimi riferiti alla medesima operazione, per cosi dire “naturali” e cioè connaturati al tipo di 'operazione (ad es. contratto di somministrazione) o di conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale).
Esempi:
l’acquisto di un bene per euro 1.500 pagato in forma rateale è consentito e può essere rateizzato in 3 tranche in contanti da euro 500 cadauna effettuato a 30/60/90 giorni. In quest’ultimo caso proprio perché siamo in presenza di una pagamento rateale frutto di prassi commerciale, pertanto non si verifica alcuna violazione.
un pagamento di euro 1.500 effettuato in più momenti successivi (ad es. euro 500 al giorno per 3 giorni, anche non consecutivi) che si riconducibile ad un’unica operazione di acquisto, genera un trasferimento di denaro sanzionabile.
Rientra, comunque, nel potere discrezionale dell'Amministrazione valutare caso per caso se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla legge.
Analisi di talune ipotesi applicative dell’attività dei compro oro con riferimento ai limiti alla circolazione del contante ex art 49.
1. Nel caso di un soggetto che cede con un unico atto, ad un punto vendita, uno o più preziosi aventi un valore complessivo inferiore a mille euro è possibile la dazione di denaro contante?
Si, è consentito il pagamento dell’intero importo in denaro contante.
2. Nel caso di un soggetto che cede con un unico atto, ad un punto vendita, uno o più preziosi aventi un valore complessivo superiore a mille euro è possibile la dazione di denaro contante?
E’ consentito il pagamento dell’importo in denaro contante fino ad un importo inferiore ad euro 1000 e per la parte eccedente, mediante assegno non trasferibile o bonifico intestato al cliente e regolarmente compilato.
3. Nel caso di un soggetto che cede presso uno dei punti vendita, anche due o più volte nell’arco della medesima settimana, preziosi aventi un valore complessivo superiore a mille euro è possibile la dazione di denaro contante?
Si, trattandosi di distinte e autonome operazioni commerciali realizzate nell’arco della settimana, non rileva il superamento complessivo dell’importo di 1000 euro, sempre che, per ogni cessione, l’importo dovuto sia inferiore a 1000 euro e sia effettuato, contestualmente, il rispettivo pagamento.
http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/_info/faq.html
“Compro-oro” e utilizzo di polizze su pegno
Le segnalazioni hanno messo in evidenza la possibilità che alcuni “compro-oro” contattino potenziali clienti, che sanno essere in possesso di polizze di prestito su pegno, per proporre loro di delegare il ritiro degli oggetti affidati in pegno a persone indicate dal “compro-oro” stesso. L’operazione, in caso di assenso, viene effettuata semplicemente con la consegna della polizza a fronte di una ricevuta.
I “compro-oro” si rendono anche disponibili ad acquistare direttamente dal cliente, a un prezzo di norma più vantaggioso, l’oggetto disimpegnato detraendo dal prezzo corrisposto quanto inizialmente anticipato. Questa pratica, che si risolve in un vero e proprio commercio di polizze, per le sue caratteristiche può essere terreno fertile per attività illecite sottostanti, con possibili connessioni con pratiche usurarie.
https://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/rapp_annuale_13.pdf
ESEMPIO DI SEGNALAZIONE SOSPETTA:
Operazioni sospette (i numeri)
Le segnalazioni complessivamente ricevute nell’anno 2013 da operatori quali Banche, Poste, Intermediari finanziari ex artt.106 e 107 d.lgs. n. 385/1993, Istituti di pagamento, Società fiduciarie, ed altri intermediari finanziari sono state complessivamente 64.601 in calo del 3,6%
Nel nostro caso specifico, le segnalazioni per operazioni sospette ricevute dalla Banca d’Italia da soggetti che svolgono attività di commercio di oro e di oggetti preziosi sono state nell’anno 2013 pari a 26, mentre nel 2012 erano state 54 in calo del 51,9%.
Nel corso del 2013 sono state complessivamente analizzate 308 informative dei segnalanti suscettibili di essere valutate ai fini dell’adozione di un provvedimento di sospensione su 64.601 operazioni segnalate.
Con riferimento alla legge sull’oro, la UIF ha curato nel 2013 l’istruttoria di 29 procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per omessa segnalazione e 7 procedimenti sanzionatori per violazione dell’obbligo di dichiarazione riguardante operazioni di trasferimento o commercio di oro di valore pari o superiore a
12.500 euro.
Operazioni sospette (i dati)
Irregolarità di rilievo amministrativo OPERATORI IN ORO (anni 2009 – 2013)
annualità
2009
2010
2011
2012
2013
Omessa segnalazione di operazione sospetta
16
29
62
39
29
Violazione per operazioni “oro” superiori a 12.500 euro
5
9
11
7
7
Violazione per “terrorismo”
-
-
2
0
7
Segnalazioni per operazioni di
oro da investimento per importi superiori a 12.500 euro
(Legge n.7 del 17 gennaio 2000)
Comunicazione delle operazioni in oro
La Legge 17 gennaio 2000, n. 7 e successive modificazioni (di seguito, la Legge), recante nuova disciplina del mercato dell’oro prevede, all’articolo 1, comma 2, l’obbligo di dichiarare all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) operazioni aventi ad oggetto oro, qualora il valore delle stesse risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro. L’articolo 1, comma 6, dispone che l’Ufficio italiano dei cambi definisca i contenuti e le modalità di effettuazione delle dichiarazioni.
In attuazione di tali disposizioni, l’UIC ha emanato il Provvedimento del 14 luglio 2000 relativo, fra l’altro, alla determinazione dei contenuti e delle modalità di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro.
Successivamente, l’articolo 62, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha stabilito che ogni riferimento all’Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d’Italia. Con Regolamento della Banca d’Italia del
21 dicembre 2007, disciplinante l’organizzazione e il funzionamento dell’Unità d’informazione finanziaria (UIF), è stato attribuito alla UIF il compito di ricevere le dichiarazioni delle operazioni in oro (articolo 10, comma 5).
La Banca d’Italia ha fornito chiarimenti in materia di oro, in data 28 maggio 2010, che si aggiungono a quelli già espressi dall’UIC (pubblicati nel sito della UIF).
Con la presente comunicazione vengono fornite indicazioni in merito al contenuto e alle modalità di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro, in relazione al prossimo avvio della nuova procedura di inoltro delle dichiarazioni in via telematica, tramite il portale INFOSTAT-UIF.
La procedura prevede che il soggetto segnalante dovrà accreditarsi sul sito della Banca d’Italia, accessibile dal portale INFOSTAT-UIF: https://infostat-uif.bancaditalia.it
Operazioni in oro da dichiarare
Sono soggette all’obbligo di dichiarazione le operazioni aventi a oggetto l’oro da investimento e il materiale d’oro diverso dall’oro da investimento, ad uso prevalentemente industriale, come definiti dall’articolo 1, comma 1, della Legge e dai chiarimenti della Banca d’Italia del 28 maggio 2010, qualora il valore delle stesse risulti di importo singolo pari o superiore alla soglia di 12.500 euro.
L’importo da dichiarare è costituito dal valore dell’oro oggetto dell’operazione. In particolare, sono sottoposte all’obbligo di dichiarazione:
l’acquisto o la vendita di oro, il prestito d’uso, il conferimento in garanzia, il trasferimento di oro al seguito da e verso l’estero, il trasferimento di oro a titolo di donazione e di successione mortis causa e qualunque altra operazione non finanziaria in oro.
Ai sensi della normativa vigente l’obbligo non ricorre qualora più operazioni dello stesso tipo compiute con la medesima controparte, ciascuna di importo inferiore alla predetta soglia, si configurino, anche nell’arco di un giorno, come singoli e separati contratti.
Operazioni in oro da non dichiarare
Non sono soggette all’obbligo di dichiarazione le seguenti operazioni:
le operazioni in oro di cui è parte la Banca d’Italia;
le operazioni finanziarie in oro e le operazioni non finanziarie in oro, qualora poste in essere tra banche e intermediari finanziari ovvero tra banche e intermediari finanziari e banche o succursali situate all’estero;
le operazioni in oro da gioielleria e, in ogni caso, quelle aventi a oggetto oro sotto forma di prodotto finito, sia nuovo sia usato da lavorare o da riparare, sia in condizioni di rottame o rifiuto da destinare a successiva fusione per ricavarne altro oro di tipo diverso da quello di cui dall’articolo 1, comma 1, della Legge;
le operazioni in oro per la componentistica elettronica e per scopi medici e diagnostici;
le operazioni in oro in conto lavorazione o deposito, in visione o in prova. Tali operazioni, se compiute con l’estero, devono essere assistite da idonea documentazione doganale.
Soggetti tenuti all’obbligo di dichiarazione
E’ tenuto alla dichiarazione il soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l’oro.
In caso di successione mortis causa, è tenuto alla dichiarazione il soggetto che succede nella titolarità dell’oro.
In caso di operazioni in oro compiute con soggetti non residenti né aventi sede legale in Italia, è tenuta alla dichiarazione la parte residente o avente sede legale in Italia.
Qualora parte dell’operazione sia una banca o un operatore professionale in oro di cui all’articolo 1, comma 3, della Legge, spetta agli stessi l’obbligo dichiarativo.
Per le operazioni di trasferimento di oro al seguito da e verso l’estero, al di fuori dei casi relativi agli atti di disposizione sull’oro, la dichiarazione è effettuata dal soggetto per conto del quale il trasferimento viene effettuato.
Per le operazioni finanziarie in oro la dichiarazione per l’oro consegnato o ricevuto è effettuata dalle banche o dagli intermediari finanziari.
Copia del documento di
identificazione
Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Esibizione di documento d’identità
Il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 chiarisce alcune "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa."
In particolare l’art. 45 Documentazione mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. E’, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici sevizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.
Pertanto consigliamo di non fare la copia del documento di identità ma soltanto chiederne l’esibizione.
Copia del documento di identificazione
Il Garante dei dati personali ha precisato (prescrizione del 27 ottobre 2005) quando è lecito identificare e fotocopiare i documenti di riconoscimento dei cittadini. In particolare lo stesso cita:
“La richiesta di produrre, la copia di un documento di riconoscimento, e la sua conservazione, possono ritenersi giustificate solo se:
una disposizione normativa prevede espressamente l'acquisizione e la
conservazione temporanea di tale copia, oppure se
la banca o l'ufficio postale deve poter dimostrare di aver identificato l'interessato con modalità più accurate, stante il particolare contesto od operazioni da svolgere. In questi ultimi casi può rientrare anche quello del presentatore sconosciuto di un assegno: l'acquisizione del relativo documento è da ritenersi legittima considerate le responsabilità della banca o dell'ufficio postale in relazione ai pagamenti che vanno effettuati, con la necessaria diligenza, solo al creditore (cfr. anche art. 1189 cod. civ. e artt. 43 e 86 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736; Cass. 3 aprile 1993, n. 4048; Cass. 3 aprile 1992, n. 4087).”
La conservazione di tali riproduzioni non può inoltre protrarsi oltre il tempo necessario in rapporto alle finalità perseguite e deve svolgersi nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003) nei singoli casi (articoli 31 ss. e allegato B del Codice), al fine di prevenire accessi fuori dalle ipotesi consentite.
Copia del documento di identificazione
In termini generali la materia va affrontata tenendo presente che le finalità ed i casi di utilizzo della Carta di Identità sono espressamente e tassativamente previsti dal “Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.
In particolare l’Art. 128 del T.U.L.P.S. cita:
I fabbricanti, i commercianti, i mediatori, gli esercenti stranieri, gli agenti, i rappresentanti, i commessi viaggiatori ed i piazzisti di oggetti preziosi non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità (non conferma che deve esserne fatta copia).
Pertanto consigliamo di non fare la copia del documento di identità ma soltanto chiederne l’esibizione.
Inoltre la fotocopia dei documenti porterebbe ad un ulteriore aggravio nella procedura di sicurezza in quanto la protezione dei dati personali è disciplinata dall’art. 31 “Obblighi di sicurezza” del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 il quale cita:
“I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.